La Comunione Legale nel Matrimonio (Seconda Parte)
Pubblicato il:
-
I beni personali - Art. 179 Codice Civile
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni in cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (art. 179, lett. a) c.c.), quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione (art. 179, lett. b) c.c.), e i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (art. 179, lett. c) c.c.). Sono inoltre personali i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (art. 179, lett. d) c.c.), e quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (art. 179, lett. e) c.c.).
Infine, non entrano in comunione i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art. 179, lett. f) codice civile).
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 179 c.c. l’acquisto dei beni di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’art. 2683 c.c., effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) dell’art. 179, comma 1, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Bene di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio
Rimangono personali i beni di cui un coniuge era già titolare prima del matrimonio.
Beni acquistati per successione o donazione
Rimangono personali i beni acquisiti per attribuzioni successorie o liberali.
Beni di uso strettamente personale
Secondo consolidata giurisprudenza, il bene è personale se soddisfa le esigenze esclusive di uno dei coniugi, indipendentemente dal fatto che possa essere utilizzato solo da uno di essi (Cass. 09/11/2000, n. 14575).
Bene destinati all’esercizio della professione di un coniuge
La lettera d) dell’art. 179 c.c. ha lo scopo di garantire a ciascun coniuge la disponibilità esclusiva degli strumenti adibiti all’esercizio dell’attività professionale.
Beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali.
Durante il matrimonio, l’acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio non costituisce incremento patrimoniale, ma realizza unicamente una modifica della composizione del patrimonio del coniuge acquirente. Il bene acquistato con il prezzo o lo scambio di un bene personale prende il posto, nel patrimonio del coniuge acquirente, del bene alienato ed è perciò escluso dalla comunione immediata.
Non sono suscettibili di surrogazione i beni che, pur essendo personali, sono destinati a cadere in comunione del residuo. L’art. 179, lett. f) c.c. richiede che la circostanza che il bene sia acquistato con il prezzo della cessione ovvero lo scambio di un bene già personale sia soggetto di una specifica dichiarazione del coniuge acquirente. La dichiarazione deve perciò essere anteriore o contemporanea, ma non successive all’acquisto.
- L’Amministrazione dei Beni Comuni – art. 180 codice civile.
L’amministrazione ordinaria dei beni della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere compiuti congiuntamente.
Il rifiuto del consenso – art. 181 c.c.
Qualora i coniugi siano in disaccordo in relazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, questo non potrà essere compiuto.
Preesistendo l’accordo, ciascun coniuge può invece compiere l’atto, indipendentemente dalla partecipazione dell’altro alla stipulazione.
Autorizzazione giudiziale
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione per i quali è richiesto il consenso, l’altro coniuge può chiedere l’autorizzazione giudiziale al compimento dell’atto.
Esclusione di uno dei coniugi dall’Amministrazione – art. 183 c.c.
Ai sensi dell’art. 183 c.c. uno dei coniugi può essere escluso dall’amministrazione dei beni comuni con provvedimento giudiziale reso su domanda dell’altro se:
- è impossibilitato a partecipare all’amministrazione;
- ha male amministrato.
- è minore di età.
Cattiva gestione (mala gestio)
La cattiva amministrazione dei beni in comunione de residuo ovvero dei beni personali consente al coniuge che si sente danneggiato di domandare lo scioglimento della comunione.
La mala gestio che rileva ai fini dell’esclusione del coniuge dall’amministrazione è limitata alla gestione dei beni in comunione.
Atti compiuti senza il necessario consenso del coniuge – art. 184 c.c.
L’art. 184 c.c. disciplina il regime degli atti di straordinaria amministrazione che siano stati compiuti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell’altro, e distingue a seconda che l’atto l’abbia ad oggetto un bene immobile o mobile registrato ovvero un bene mobile.
Beni immobili o mobili registrati.
È annullabile l’atto compiuto da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro se riguarda beni immobili o mobili registrati.
L’azione di annullamento può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario nel termine di un anno dalla data in cui egli ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione.
Ai sensi dell’art. 184 c.c. l’atto annullabile può essere convalidato dal coniuge pretermesso; la convalida può essere anche tacita e avvenire per comportamento concludente.
Beni mobili
Qualora l’atto compiuto senza il consenso dell’altro coniuge abbia ad oggetto beni mobili non registrati, sul coniuge che li ha compiuti grava l’obbligo di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo del pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione (art. 184, comma 3, c.c.).
- La responsabilità gravante sui beni della comunione.
Si deve distinguere tra obbligazioni della comunione ed obbligazioni personali dei coniugi. In ordine alle prime, il creditore potrà soddisfarsi direttamente sui beni della comunione per l’intero ammontare del credito, salva la possibilità di rifarsi sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito.
I beni della comunione rispondono per i debiti di seguito elencati:
- tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
- tutti i carichi dell’amministrazione;
- spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli ed ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente nell’interesse della famiglia;
- ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, e nemmeno delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e successioni conseguite dei coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Responsabilità sussidiaria dei beni della comunione.
Ai sensi dell’articolo 189 codice civile, i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
Nondimeno i beni della comunione rispondono in via sussidiaria, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, per i debiti particolari di uno dei coniugi; ai creditori particolari di uno dei coniugi, sei chirografari, sono preferiti creditori della comunione.
Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
Ai sensi dell’articolo 190 codice civile i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Il coniuge che ha contratto l’obbligazione risponde dunque con tutti i suoi beni presenti futuri ai sensi dell’articolo 2740 codice civile, il coniuge non contraente risponde solo nei limiti della metà del credito con i propri beni personali.
- I debiti della Comunione.
Il debito derivante dal contratto con cui un coniuge ha acquistato un bene caduto in comunione ex articolo 177, lettera a) c.c., ovvero il debito contratto per acquisire il denaro necessario per perfezionare l’acquisto, rimane personale del coniuge che ha effettuato l’acquisto.
- Lo scioglimento della Comunione.
Ai sensi dell’articolo 191, primo comma, codice civile, la comunione si scioglie per le seguenti cause:
- dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione personale dei coniugi;
- scioglimento del matrimonio;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- fallimento;
- separazione giudiziale dei beni.
Al verificarsi di una delle predette cause si verifica la mera cessazione del regime di comunione legale, nel senso che gli acquisti successivamente compiuti da uno dei coniugi non andranno a costituire un patrimonio comune.
Rimborsi e restituzioni.
Il procedimento di liquidazione si apre a seguito dello scioglimento della comunione legale, e termina con la divisione del patrimonio comune.
Vanno rimborsati alla comunione le somme che ciascun coniuge ha prelevato dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186 codice civile, nonché il valore dei beni che siano stati escussi dai creditori per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell’altro coniuge a meno che trattandosi di atto di straordinaria amministrazione dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Inoltre ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
- Prelevamento dei Beni Mobili Personali.
Ai coniugi o ai loro eredi è consentito prelevare dalla comunione beni di proprietà personale. Ciascun coniuge ha diritto di prelevare i beni che gli appartenevano prima della comunione o che gli sono pervenuti successivamente per successione o donazione.
Ai sensi dell’articolo 196 c.c., se tali beni non si trovino, i coniugi possono richiedere il valore, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge. In tal caso sorge in capo al coniuge che abbia diritto alla restituzione un diritto di credito nei confronti della comunione.
- Divisione dei beni della comunione.
La divisione dei beni della comunione può essere consensuale oppure giudiziale. L’articolo 194 del codice civile stabilisce che l’attivo e il passivo debbono essere ripartiti in parti uguali tra i coniugi.
- Comunione e Successione ereditaria.
La comunione legale si scioglie al momento della morte di uno dei coniugi, e dunque si devono preliminarmente individuare tutti i beni e i diritti già rientranti nella comunione.
I predetti appartengono già per il 50% al coniuge superstite: cadranno in successione - e la successione si aprirà - solo sulla quota del 50% facente capo al de cuius.
Il coniuge superstite parteciperà alla successione in qualità di erede legittimo, legittimario o testamentario a seconda che il defunto abbia - o meno - stipulato testamento, e in tal caso nella relativa misura indicata nell’atto di ultima volontà.
LEGGI LA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO >