Guida all'Ecobonus

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Che cos'è l'ECOBONUS? Come si applica? Quali sono gli interventi che consentono di pagare meno tasse?

 

Per mezzo di specifiche norme e della loro interpretazione fornita nel tempo sia dalla Giurisprudenza, sia dall’Agenzia delle Entrate, è stata introdotta nel nostro ordinamento la previsione che determinati interventi antisismici e di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici possano usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imprese.  

Si tratta di misure già da tempo in vigore che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in base all’articolo 16 bis Testo Unico Imposte sui Redditi - TUIR (inclusi quelli antisismici) e di riqualificazione energetica (art. 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013).


Andiamo ad analizzare i singoli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali e che consentono, dunque, di pagare meno tasse, partendo dall'ECOBONUS



Per Ecobonus si intende un incentivo fiscale volto alla riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti. Si tratta di una detrazione, con aliquota variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute per riqualificare un fabbricato esistente, attraverso l’applicazione di precise tecnologie, che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti), e società (di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute.

Gli incentivi fiscali sono così definiti:

  1. detrazione del 65%: fino a fine 2024 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La spesa massima detraibile varia in base al tipo di intervento realizzato e la detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo. 
  2. detrazione del 50%: a partire dal 1° gennaio 2018, per spese di riqualificazione energetica relative a serramenti e infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomasse; le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
  3. detrazione del 70%: fino a fine 2024 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000,00 euro per unità abitativa;
  4. detrazione del 75%:fino a fine 2024 se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la qualità media di cui al Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000,00 euro per unità abitativa;
  5. detrazione del 36%: dal 1° gennaio 2025 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000,00 euro;
  6. detrazione del 36%: dal 1° gennaio 2025 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000,00 euro;
  7. detrazione dell’80%: coibentazione involucro con superfice interessata maggiore del 25% della superficie disperdente e riduzione del rischio sismico di una classe;
  8. detrazione dell’85%: coibentazione involucro con superfice interessata maggiore del 25% della superficie disperdente e riduzione del rischio sismico di due o più classi;

 

Con propria circolare n. 7/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite dei 40.000,00 euro, previsto come tetto massimo di spesa agevolata, deve riferirsi autonomamente a ciascuna unità immobiliare di cui si compone il fabbricato e ad ognuna delle pertinenze. Dunque, a titolo esemplificativo, nel caso in cui l’edificio sia composto da n. 5 unità immobiliari e n. 3 pertinenze autonomamente accatastate (es. box, cantina, soffitta), la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 320.000,00 euro (40.000,00 euro moltiplicato n. 8 unità), da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.

Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Possono usufruire del beneficio sia i soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) che i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono, o detengono, l’immobile sulla base di un titolo idoneo:

  • proprietario o nudo proprietario
  • titolare di un diritto reale di godimento
  • comodatario (con il consenso del proprietario)
  • locatario o utilizzatore in leasing (con il consenso del proprietario)
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa)
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.

Per usufruire della detrazione, gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti e accatastati, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali.

I titolari di reddito d’impresa possono usufruire della detrazione solo per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati. In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti sugli immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi), e sugli immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.

Sono escluse dall’agevolazione le spese relative ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.

I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi specifici:

  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.
  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari. Tale requisito era stato evidenziato già dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2007, primo documento di prassi di rilievo dedicato all’ecobonus, che nel delineare le caratteristiche degli edifici interessati dall’agevolazione aveva appunto precisato che questi devono “essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari”.

Le percentuali del 65% e del 50% previste per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari valgono anche qualora i medesimi interventi energetici interessino parti comuni condominiali, con la differenza che, in questo caso, la detrazione si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Per usufruire delle maggiori detrazioni previste in caso di lavori condominiali è necessaria l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ad opera di un professionista abilitato.

Sul punto, si evidenzia che ENEA effettua controlli anche a campione su tali attestazioni, e che i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano dell’agevolazione per riqualificazione energetica nonché i massimali di costo per singola tipologia di intervento sono stati delineati con più decreti interministeriali ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti.

Per le spese sostenute nel periodo 1.07.2020 / 31.12.2024 al posto della detrazione il contribuente può scegliere di ottenere dall’Appaltatore dei Lavori uno sconto di pari importo fino al limite della spesa da sostenere. Successivamente, l’Appaltatore potrà recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta cedibile a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito.

In alternativa, il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. La cessione deve esser fatta in via telematica tramite le procedure definite dall’Agenzia delle Entrate.

Per Approfondire: Le Norme e gli Atti Amministrativi.

  • P.R. 917/1986, art.16-bis, comma 1, lett. i
  • decreto legge n. 63/2013
  • legge di conversione n. 90/2013
  • decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015
  • decreto interministeriale del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
  • legge di stabilità 2017 (legge n. 232/2016)
  • decreto n. 58/2017 (e successive modifiche) del Ministero delle Infrastrutture
  • circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E/2018
  • risoluzione Agenzia delle Entrate 22/E/2018
  • risoluzione Agenzia delle Entrate 34/E/2018
  • circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2018
  • decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
  • legge di conversione n. 77/2020
  • decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
  • legge di conversione n. 126/2020
  • legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”)
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
  • Decreto interministeriale del 06/08/2020 - Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali (recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”)
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020
  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 293/2019
  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 419/2020
  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 549/2020
  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 87/2021