Il Superbonus del 110%
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Con il decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e la successiva legge di conversione n. 77/2020 è stata introdotta nel nostro ordinamento la previsione che specifici interventi antisismici, di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici possano usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Si tratta di misure che non sostituiscono ma si aggiungono a quelle già in vigore che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in base all’articolo 16 bis TUIR (inclusi quelli antisismici) e di riqualificazione energetica (art. 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013).
- L’ambito di applicazione.
Le agevolazioni fiscali del 110% si applicano agli interventi effettuati sugli edifici condominiali, su edifici unifamiliari o unità immobiliari residenziali situate all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno. Nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma è stata eliminata la limitazione riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale; è dunque possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per le seconde case.
Con il decreto legge 104/2020 è stato chiarito che per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva” (art. 119, comma 1 bis).
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha ulteriormente definito il concetto di indipendenza, stabilendo che una unità immobiliare può ritenersi indipendente se e quando dotata di proprietà esclusiva di almeno tre delle seguenti quattro installazioni: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Sono ammessi al Superbonus110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Non è possibile realizzare gli interventi agevolati con il Superbonus su edifici sui quali siano stati commessi abusi edilizi. Tuttavia, si possono realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui siano state commesse irregolarità urbanistiche solo nei singoli appartamenti.
Sono escluse dal Superbonus le abitazioni di tipo signorile (categorie catastali A1 e A8) e i castelli se non aperti al pubblico (categoria catastale A9).
- I soggetti legittimati.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese, se antecedente il predetto avvio.
Rientrano quindi tra i beneficiari:
- il proprietario;
- il nudo proprietario;
- il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il Superbonus110% può essere applicato ai lavori riguardanti le parti comuni di un edificio, cioè lavori inerenti ad un edificio ad uso residenziale nella sua interezza oppure su una singola unità abitativa “funzionalmente indipendente” in cui abiti un nucleo famigliare e che disponga di impianti per il gas, l’acqua, il riscaldamento e l’energia elettrica.
Sono tendenzialmente esclusi gli immobili in cui è svolta una attività di impresa, in quanto la ratio della norma è volta a favorire e stimolare gli interventi eseguiti sugli edifici residenziale e abitativi.
Tale esclusione è stata successivamente mitigata dall’Agenzia delle Entrate che con propria Circolare n. 24/E/2020 ha dato una interpretazione estensiva della norma, ammettendo alla detrazione d’imposta per i lavori effettuati sulle parti comuni anche il proprietario dell’unità immobiliare adibita ad attività d’impresa sita in uno stabile ove gli immobili residenziali siano in misura maggiore del 50%
Nel caso di lavori realizzati sulle parti comuni anche i possessori di pertinenze (es. box e cantine) che hanno partecipato alle spese hanno diritto alla detrazione fiscale.
- Gli interventi agevolabili
L’agevolazione fiscale - nei limiti di spesa tassativamente stabiliti per ciascuna singola voce - viene concessa a fronte di interventi che aumentano l’efficienza energetica e per le spese relative ad interventi sulle parti comuni dell’edificio, purché si tratti di interventi “trainanti” oppure di interventi “trainati” da eseguire insieme ad almeno un intervento trainante.
Si considerano interventi principali o trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche i cosiddetti interventi trainati, ovvero le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Si considerano interventi trainati:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche [art. 16-bis, lett. e) del TUIR].
- Requisiti degli interventi.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
- rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- assicurare nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’istallazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurimi familiari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno ovvero, se non possibile in quanto l’edificio unità familiare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Le agevolazioni fiscali.
Le disposizioni consentono di fruire di una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 110% delle spese effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
La Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
In alternativa alla detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio - lettere a), b), h) dell'articolo 16-bis del TUIR - di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019), per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del decreto legge n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013).
Per usufruire dello sconto in fattura il contribuente deve acquisire sia il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e CAF) sia l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per approfondire
Riferimenti normativi
- decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
- legge di conversione n. 77/2020
- decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- legge di conversione n. 126/2020
- legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”)
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Riferimenti Amministrativi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2020
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 327/2020
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 538/2020
- Decreto interministeriale del 06/08/2020 - Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali (requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)
- Decreto interministeriale del 06/08/2020 - Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali (requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 (modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).