La Successione Necessaria
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In cosa consiste la legittima? Che cos’è la successione necessaria?
Oltre alla successione testamentaria ed alla successione legittima il Codice Civile prevede la c.d. successione necessaria che fornisce tutela a determinati soggetti, a prescindere anche da una diversa o contraria volontà del defunto. In altri termini, il nostro ordinamento riserva a determinati parenti detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, (la cosiddetta “legittima”) della quale non possono essere privati. E ciò anche se la volontà del defunto era diversa, sia perché espressa in un testamento, sia perché manifestata in vita mediante donazioni. Tale successione viene dunque detta successione “necessaria” proprio perché alcuni parenti devono “necessariamente” succedere, ed ha lo scopo di tutelare e salvaguardare i familiari più intimi per evitare che essi vengano totalmente esclusi dai beni del de cuius. In sintesi, dunque, la successione necessaria impedisce che l’asse ereditario possa essere totalmente devoluto a soggetti estranei.
Quali sono le quote di spettanza dei legittimari?
Il testatore, può liberamente disporre solo della quota disponibile ovvero di quella quota del suo patrimonio che la legge non riserva ai legittimari. Allorché sussistano dei legittimari, sarà necessario distinguere caso per caso la quota della quale il de cuius può liberamente disporre per testamento e la quota di cui, invece, non può disporre perché spetta per legge agli aventi diritto. La tabella seguente riporta la quota di disponibile di cui dispone il de cuius le quote di legittima riservata ai legittimari
Successione testamentaria, quote di riserva (legittima) spettanti ai legittimari superstiti
Legittimari superstiti |
quota liberamente disponibile |
riserva a favore del coniuge |
riserva a favore del figlio unico |
riserva a favore di più figli |
riserva a favore degli ascendenti |
Art. codice civile |
solo coniuge |
1/2 |
1/2 |
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540 |
coniuge con figlio unico |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
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540 |
coniuge con 2 o più figli |
1/4 |
1/4 |
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1/2 |
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542 |
coniuge (no figli) con ascendenti |
1/4 |
1/2 |
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1/4 |
544 |
figlio unico (senza coniuge) |
1/2 |
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1/2 |
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537 |
2 o più figli (senza coniuge) |
1/3 |
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2/3 |
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537 |
ascendenti (senza figli e coniuge) |
2/3 |
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1/3 |
538 |
Successione testamentaria, quote di riserva (legittima) spettanti ai legittimari superstiti
Scorri a destra e a sinistra per vedere i dati della tabella
Legittimari superstiti |
quota liberamente disponibile |
riserva a favore del coniuge |
riserva a favore del figlio unico |
riserva a favore di più figli |
riserva a favore degli ascendenti |
Art. codice civile |
solo coniuge |
1/2 |
1/2 |
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540 |
coniuge con figlio unico |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
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540 |
coniuge con 2 o più figli |
1/4 |
1/4 |
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1/2 |
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542 |
coniuge (no figli) con ascendenti |
1/4 |
1/2 |
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1/4 |
544 |
figlio unico (senza coniuge) |
1/2 |
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1/2 |
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537 |
2 o più figli (senza coniuge) |
1/3 |
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2/3 |
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537 |
ascendenti (senza figli e coniuge) |
2/3 |
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1/3 |
538 |
Si ricorda che al coniuge superstite è riservato anche il diritto di abitazione sulla casa di residenza e il diritto d’uso sui relativi arredi, quando la casa di residenza era di proprietà del defunto o di entrambi. Tali diritti spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto, e il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote.
È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione: valore del patrimonio – (meno) valore dei debiti del defunto + (più) valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione). L’esempio seguente chiarirà meglio l’operazione da porre in essere per calcolare la quota di legittima spettante a ciascun erede: Tizio, coniugato con Caia e con due figli (Mevio e Sempronio), ha donato in vita a Mevio un appartamento che al momento della donazione aveva il valore di 70.000 euro. Quando Tizio muore, senza lasciare testamento, nel suo patrimonio vi sono beni per 110.000 euro e debiti per 10.000 euro, ma il valore dell’appartamento donato a Mevio, al momento dell’apertura della successione, risulta essere di 100.000 euro. Se non si calcola la donazione effettuata in vita dal papà a uno dei figli, e visto che non c’è testamento, la moglie e i figli avranno diritto ciascuno a una quota di un terzo sul patrimonio residuo. Ciascuno di loro pertanto riceve una quota, al netto dei debiti, pari a 33.333,33 euro. Tuttavia, per sapere se la quota di legittima sia stata rispettata o meno bisogna tenere conto anche delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e quindi procedere con seguente calcolo: (valore del patrimonio rimasto) euro 110.000 - (valore dei debiti ereditari) euro 10.000 + (valore rivalutato delle donazioni) euro100.000 = euro 200.000 (valore per calcolo legittima). Essendo i legittimari superstiti la moglie e i due figli, dalla precedente tabella si ricava che la quota di cui Tizio può disporre (c.d. disponibile) è pari ad 1/4 del suo patrimonio, mentre la quota di legittima spettante al coniuge e ai figli risulta essere anch’essa di 1/4 ciascuno, e dunque pari a 50.000 euro. Non essendo stati né la moglie Caia né il figlio Sempronio beneficiari di donazioni, ciascuno di essi avrà ricevuto soltanto 33.333,33 euro a fronte di una quota di legittima di 50.000 euro. Saranno, pertanto, stati lesi nella loro quota di legittima per la differenza.
Cosa succede se il testatore non rispetta le quote di legittima?
Poiché i legittimari hanno diritto a quote dell’eredità ben determinate, ove i diritti dei legittimari risultino violati è necessario reintegrare le quote loro destinate per legge. Se dunque per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, egli può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni, che va proposta nei confronti dell’erede o del donatario che ha ricevuto beni in eccedenza. Si ricorda che l’azione di riduzione è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni “che decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del legittimario che assume essere stato leso nel suo diritto di legittima” (Cass., SS. UU., 25 ottobre 2004, n. 20644).
Se invece la lesione della quota di legittima è avvenuta con donazione fatta in vita, allora si ritiene che il termine decennale decorra dall’apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius.