Stupefacenti: quali sono i limiti della lieve entità?

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Con una interessante sentenza (n. 45061/2022) la Corte di Cassazione ha stabilito i limiti entro i quali il possesso di sostanze stupefacenti può definirsi di lieve entità, cui conseguirebbe - per l’imputato - la disciplina più favorevole prevista dall’art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/1990 (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

I limiti sono stati stabiliti utilizzando uno studio condotto dall'Ufficio del Processo presso la Sesta Sezione della Cassazione, che ha esaminato 398 sentenze relative al triennio 2020-2022, in cui è emerso che la prevalenza delle sentenze ha riconosciuto il fatto lieve rispetto ai seguenti quantitativi: 

  • grammi 23,66 per la cocaina;
  • grammi 28,4 per l'eroina;
  • grammi 108,3 per la marijuana;
  • grammi 101,5 per l'hashish;

La Corte di Cassazione, quindi, enuncia il principio che “Ai fini del riconoscimento o meno del fatto di lieve entità, pur essendo necessario procedere ad una valutazione complessiva dei parametri richiamati dalla disposizione normativa (quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze dell'azione), è indubbio che il dato ponderale della sostanza assume una particolare valenza, vuoi perché, laddove particolarmente rilevante, può portare a escludere la lievità del fatto neutralizzando la valenza degli altri parametri, vuoi perché, invece, laddove ricompreso nei valori soglia per i quali statisticamente la giurisprudenza riconosce la sussistenza del reato attenuato, può condurre ad affermare la lievità del fatto”.