Stop all'assegno di mantenimento grazie alle prove raccolte dall’investigatore privato
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Sentenza storica del Tribunale di Napoli (n. 6249 del 21.6.2022) che ha ritenuto validi gli elementi probatori raccolti dall’investigatore privato a cui il marito aveva conferito l’incarico di accertare la capacità reddituale della ex moglie al fine di rideterminare l'assegno di mantenimento.
Nel corso dell'attività investigativa è stato accertato che la donna prestava attività di collaboratrice domestica, circostanza poi confermata nel corso della sua testimonianza. Secondo il Tribunale, dunque, non ci sono i presupposti per un assegno assistenziale in quanto l'attività di investigazione ha dimostrato la capacità della donna di produrre reddito, e perché la stessa ha percepito un assegno di mantenimento per ben undici anni.
Inoltre, sempre secondo il Tribunale “la donna, in considerazione della giovane età (44 anni), ha capacità lavorative anche perché la separazione è avvenuta quando aveva circa 30 anni e ben poteva già da allora intraprendere una attività maggiormente remunerativa di quella attuale. Oltretutto la stessa non ha dimostrato di avere delle capacità e degli obiettivi che ha accantonato durante il matrimonio per dedicarsi interamente alla famiglia. Pertanto, il mantenimento percepito durante la separazione è stato ritenuto più che sufficiente a "risarcirla" degli eventuali sacrifici e delle rinunce (oltretutto non dimostrate) effettuate nel corso della vita matrimoniale”.