Sospensione Mutui Prima Casa sino al 31 dicembre 2021

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Il pagamento delle rate del mutuo prima casa potrà essere sospeso sino al 31 dicembre 2021.

È quanto prevede il nuovo decreto Ristori, definitivamente approvato il 18 dicembre 2020, che ha prorogato il periodo entro il quale la Banca deve sospendere le rate di mutuo che scadono successivamente alla data di presentazione della domanda da parte del mututatario.

Che cos’è la sospensione del mutuo?

La sospensione del pagamento del mutuo consiste nella possibilità di sospendere i pagamenti delle rate per l’intera quota capitale e per il 50% degli interessi.


Come funziona?

La legge Finanziaria del 2008 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa (anche conosciuto come “Fondo Gasparrini”).

Il fondo permette a chi ha contratto un mutuo per comprare la prima casa di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, nel momento in cui il titolare del mutuo si trovi in una situazione di difficoltà temporanea che incide negativamente sul reddito complessivo della famiglia.

In pratica, su domanda del mutuatario il Fondo provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione dei pagamenti, che non può essere richiesta per più di due volte e per un massimo di 18 mesi.

La richiesta fa ovviamente slittare la durata del mutuo per il tempo corrispondente alla sospensione, ma ciò non comporta l'applicazione di alcuna ulteriore spesa o commissione a favore della Banca.

Concluso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende il suo corso ordinario, in base a quanto prevede il contratto di mutuo.

 

 

Chi può chiedere la sospensione?

Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.

Qualora, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

 

Per poter accedere ai benefici del fondo, è altresì necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • morte del mutuatario o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro.

Le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

Come si presenta la domanda?

La domanda di sospensione deve essere presentata direttamente alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, mediante il modulo disponibile qui e anche sul sito della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/).

Oltre al modulo compilato, è necessario allegare la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti.

La Banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione entro 10 giorni e Consap, successivamente, ha 20 giorni di tempo per concedere l’autorizzazione alla sospensione.

Il procedimento si chiude con la comunicazione dell’esito dell’istruttoria da parte della Banca al mutuatario entro 5 giorni.