Non è dovuta la retta alla RSA quando siano inscindibili l’aspetto sanitario e quello assistenziale.

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La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26943 del 17.10.2024 ha affermato il principio secondo cui «le prestazioni socio assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta». 

Ancora, la Corte prosegue affermando che “con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, l’attività prestata in favore di soggetti ricoverati in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 30 della legge numero 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quella di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde in quanto dirette alla tutela della salute del cittadino”.

Dunque, il paziente malato di Alzheimer, e più in generale quello affetto da patologie che comportano una lungodegenza, non deve pagare alcunché alla RSA come integrazione della retta se terapia e assistenza per lui risultano inscindibili: l’intervento va tutto a carico del sistema sanitario nazionale laddove la Struttura, convenzionata o accreditata, garantisca all’assistito il programma terapeutico attraverso il servizio integrato, secondo un piano di cura personalizzato. 

In sintesi, quando le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività di natura socio-assistenziale non è possibile distinguere il rispettivo onere economico: prevale in tal caso la natura sanitaria del servizio laddove le attività di natura diversa devono ritenersi dirette alla complessiva prestazione che deve essere erogata a titolo gratuito. Non conta che le prestazioni sanitarie erogate siano prevalenti rispetto a quelle assistenziali, mentre è necessario che le seconde siano legate alle prime da un nesso di strumentalità necessaria. 

Secondo i principi di diritto enunciati dalla Corte, qualora ricorrano i presupposti indicati (prestazioni socio assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, ovvero terapia e assistenza tra loro inscindibili) si potrebbe senza dubbio invocare la nullità del contratto sottoscritto dal paziente (o dai suoi familiari) con la Struttura per il pagamento di una retta mensile, e ciò a mente dell’art. 1418 codice civile il quale dispone che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. 

Quale corollario e conseguenza della nullità dell’originario contratto, discenderebbe altresì il diritto ad ottenere la restituzione di tutti gli importi pagati a titolo di retta e/o ad altro titolo connesso e conseguente alla degenza in Struttura.