Nessuna provvigione al mediatore immobiliare se l'affare si conclude con nuove trattative

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Con l’ordinanza n. 31177 del 5 dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di mediazione immobiliare: il mediatore non ha diritto alla provvigione quando la compravendita si perfeziona attraverso trattative successive e indipendenti dalla sua attività. Il semplice fatto di aver fatto conoscere l'immobile al potenziale acquirente non è sufficiente per maturare il diritto al compenso.

La pronuncia nasce dal ricorso di un mediatore immobiliare che aveva citato in giudizio sia i venditori che gli acquirenti di un immobile, rivendicando il diritto alla provvigione. Mentre il Tribunale gli aveva dato ragione in primo grado, la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato come la compravendita si fosse conclusa grazie all'intervento di un soggetto terzo, amico di entrambe le parti, che aveva facilitato l'accordo risolvendo una controversia con i confinanti. Questo aveva portato alla definizione di un prezzo superiore rispetto a quello inizialmente proposto tramite l'agenzia.

La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, sottolineando che:

  • l'accordo finale era stato raggiunto in modo completamente autonomo rispetto all'attività della mediatrice
  • il ruolo dell'agenzia si era limitato a far conoscere l'esistenza dell'immobile
  • il notevole lasso di tempo trascorso (otto mesi) e il diverso prezzo concordato dimostravano l'indipendenza delle nuove trattative.

Inevitabile, dunque, il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza della Corte di Appello e la condanna alle spese processuali per tutti i tre gradi del giudizio.