Pedone attraversa con il rosso e viene investito: automobilista condannato per omicidio stradale
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Colpevole di omicidio stradale l'automobilista che investe un pedone causandone la morte nonostante il fatto che la persona investita abbia compiuto una palese imprudenza attraversando la strada con il semaforo rosso.
Questa è la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 marzo 2024 n. 12336.
Secondo la Cassazione la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento e sia stata da sola sufficiente a produrlo
Si collocano in questa linea interpretativa le numerose decisioni secondo le quali, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Cass. n. 33207/2013, Cass. n. 10635/2013).
Nel caso di specie, il pedone camminava e non correva, i suoi movimenti erano agevolmente avvistabili e prevedibili dal conducente della vettura che procedeva lungo un tratto di strada rettilineo dotato di adeguata illuminazione.
Muovendo da queste premesse, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ostacolo rappresentato dal pedone - sebbene attraversasse la strada con il semaforo rosso - non era in concreto imprevedibile, non solo per la presenza dell'attraversamento pedonale (anche regolato da impianto semaforico), ma soprattutto perché, quando avvenne l'impatto, la vittima aveva attraversato quasi interamente le due corsie della carreggiata che l'imputato stava percorrendo.