Offese su Facebook anche senza indicare il nome della persona? Scatta la condanna per diffamazione.

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Può essere condannato per diffamazione chi offende una persona sulla bacheca Facebook, anche quando non ne indichi il nome ma lo renda riconoscibile tramite una fotografia.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14345 dell'8 aprile 2024, con la quale ha condannato un imputato che, per mezzo di Facebook, aveva offeso l'agente immobiliare che aveva curato la locazione del suo immobile.

La Cassazione ha statuito ha  che il “postare” un messaggio diffamatorio attraverso l'uso della bacheca di Facebook integra senza dubbio un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, in quanto equivale ad arrecare un’offesa con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa”, anche in considerazione che per mezzo del social network il comportamento offensivo posto in essere è in grado di raggiungere un numero indeterminato ed elevatissimo di persone.

Sempre secondo la Cassazione “tale principio va ovviamente coordinato con l’ulteriore assunto secondo cui essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili. Pertanto, qualora l’espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di diffamazione”.