Morte del paziente conseguente a colonscopia? Responsabile il medico specialista
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Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n.30051
Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici della IV^ Sezione Penale della Corte di Cassazione all'imputato veniva contestato il reato di cui all’articolo 589 codice penale per aver cagionato, in qualità di medico specialista endoscopista, il decesso di una paziente, per colpa generica integrata da negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell'esecuzione di una colonscopia, prescritta dal medico di base ma non indicata dalle linee guida e sproporzionata rispetto alle specificità del caso concreto. In particolare, il medico specialista era accusato di aver omesso di effettuare un preliminare approfondimento diagnostico mediante metodiche meno invasive, di aver omesso di eseguire una adeguata preparazione intestinale, di aver proseguito comunque l'indagine e di aver omesso di adottare le maggiori cautele che si rendevano necessarie nelle fasi di manovra dell'endoscopio flessibile, così determinando la morte in soggetto novantenne per insufficienza multiorgano, quale evento terminale di shock settico conseguente a perforazione sigmoidea iatrogena e successiva peritonite stercoracea.
La Corte di Cassazione afferma come spettasse all'endoscopista valutare i rischi che l'effettuazione della colonscopia comportava per la specifica paziente, senza che rilevasse la previa prescrizione a opera del medico “di base”. Dopo aver premesso che ciascun sanitario deve conoscere quanto svolto precedentemente o contestualmente da altro collega e verificarne la correttezza, la Corte ricorda che allorquando sia richiesto un esame invasivo, l'esperto chiamato a svolgerlo non può esimersi dall'attestare la correttezza della scelta diagnostica operata in rapporto alla sintomatologia lamentata, a maggior ragione nel caso in cui l'analisi sia stata domandata da un medico di base.
Sulla base di queste premesse la Corte di Cassazione giunge ad affermare la responsabilità penale del medico in forza del seguente principio di diritto: “in tema di colpa medica, lo specialista chiamato ad effettuare un esame diagnostico invasivo, prescritto dal medico di medicina generale, che comporti un ineliminabile quoziente di rischio per il paziente, deve preliminarmente procedere all'inquadramento anamnestico e clinico del paziente ed alla valutazione dell'adeguatezza dell'esame richiesto rispetto alle patologie sospettate, alle condizioni fisiche ed alla sintomatologia lamentata, nonché agli esiti di eventuali esami già svolti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del chirurgo endoscopista, per la morte della paziente, conseguente ad intervento di endoscopia intestinale, eseguito, su prescrizione del medico curante, su soggetto ultranovantenne con sintomatologia aspecifica di "dolore continuo all'emiaddome destro", senza valutare la possibilità di un alternativo approfondimento diagnostico con metodiche meno invasive, più proporzionate al caso specifico e prive di rischi, quali ecografia addominale, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, colon-tomografia, ricerca del sangue occulto nelle feci)”.