Cure mediche e farmacologiche: niente consenso informato? Obbligo del risarcimento

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Con una importante decisione la Suprema Corte di Cassazione ha inteso “confermare e dare seguito, implementandola e perfezionandola, alla elaborazione giurisprudenziale che questa Corte ha svolto, nell'ultimo decennio, nella materia del consenso informato relativo alla somministrazione delle cure mediche e farmacologiche e della violazione della libertà di autodeterminazione del paziente” (Cass. civ. n. 28985/2019).

Si ricorda che il consenso informato è quella manifestazione di volontà del paziente che, liberamente e consapevolmente, sceglie di sottoporsi a trattamenti medici, farmacologici, diagnostici o terapeutici anche invasivi.

 

Si può dunque affermare che il consenso informato sia espressione e contemporaneamente esercizio del diritto di autodeterminazione.

Quali conseguenze, dunque, derivano sotto il profilo risarcitorio dalla condotta inadempiente del medico che non abbia illustrato al paziente i rischi connessi al trattamento terapeutico, così da ottenere il necessario consenso alla sua esecuzione?

La Corte di Cassazione elabora compiutamente il punto di approdo della giurisprudenza in tema di consenso informato affermando che “dall'inadempimento dell’obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale; B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione; C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all’eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all’intervento e il preesistente stato patologico invalidante; D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente avrebbe comunque scelto di sottoporsi all’intervento, nessun risarcimento sarà dovuto; E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono, comunque, derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione”.

La Cassazione afferma, altresì, che l’onere di provare il danno spetta in ogni caso al paziente che si dichiari danneggiato, e che tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo “ivi compresi i fatti notori, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile.