Tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox ci deve essere almeno un chilometro.

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La Corte Suprema di Cassazione, in una sentenza pubblicata il 31 agosto scorso (n. 25544) ha messo la parola fine a una causa tra l’Unione dei Comuni e un automobilista che aveva ricevuto una contravvenzione da 550 euro per eccesso di velocità oltre la perdita di punti nella patente.

In tale causa la Cassazione ha stabilito un importante principio in base al quale tra l’ultimo cartello che indica il limite di velocità e l’apparecchio che misura la stessa velocità (c.d. autovelox) ci deve essere una distanza di almeno un chilometro. In caso contrario la multa può essere annullata.

Nella sentenza viene altresì specificato che “distanza” e “visibilità” sono i due requisiti che “devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione sia legittima”. L’autovelox, dunque, dev’essere segnalato con formule chiare, i cartelli devono essere leggibili e non devono presentare graffiti o alterazioni, le dimensioni devono consentirne la lettura in maniera agevole.

Quindi, la multa di un autovelox segnalato male e soprattutto a una distanza non congrua dal cartello del limite di velocità può essere annullata.

Sempre secondo la Cassazione, terminato il tratto monitorato dall’autovelox è necessario che ci sia un ulteriore segnale che indichi la fine del controllo. Inoltre se nella strada ci sono intersezioni, il cartello di avviso “controllo elettronico della velocità” deve essere ripetuto anche a beneficio degli utenti provenienti dalle altre strade, e l’apparecchio non può essere posizionato a meno di un chilometro dal cartello che indica il limite di velocità. Se non sono rispettati tutti questi requisiti, la multa è illegittima.

Già in passato la Corte di Cassazione aveva decretato che gli autovelox fossero visibili stabilendo la nullità della multa nel caso in cui l’Autovelox fosse nascosto, per esempio, nell’auto delle Forze dell’Ordine. Nella sentenza n. 4007 del 2022 la Cassazione aveva altresì dichiarato nulli i rilevatori di velocità installati nelle vetture non istituzionali ferme nelle piazzole di sosta o nascoste nella vegetazione, oppure senza il lampeggiante blu sul tetto acceso.