Hai chiuso il finanziamento anticipatamente? Hai diritto al rimborso dei costi

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  1. IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A FRONTE DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA PENSIONE

La cessione del quinto è un prodotto molto utilizzato negli ultimi anni, in quanto consente alla banca o alla finanziaria erogante di prelevare una quota dello stipendio o della pensione direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale (in genere, per l’appunto, nella misura di un quinto).

In particolare, possono usufruire di tale modalità di rimborso tutti i pensionati e lavoratori subordinati, nonché i lavoratori non subordinati purché operino in maniera continuativa a favore di un’impresa o di un ente pubblico e sempre che il rapporto professionale preveda una durata di almeno dodici mesi.

Si tratta di un’operazione che comporta vantaggi per entrambe le parti:

- da un lato, infatti, l’istituto di credito avrà buone probabilità di ottenere il rimborso del finanziamento concesso, posto che potrà prelevare le rate mensili direttamente dallo stipendio o dalla pensione del cliente (unico rischio, la perdita del lavoro…);

- d’altro canto, il cliente avrà maggiori possibilità di veder accordata la propria richiesta di finanziamento, anche laddove non possa offrire all’istituto erogante soddisfacenti garanzie di solvibilità.

L’altra faccia della medaglia è tuttavia rappresentata dai costi diretti e/o accessori, spesso molto elevati, nonostante la relativa affidabilità del sistema di incasso.

Tale criticità si manifesta in tutta la sua peculiarità al momento del rimborso anticipato.

L’articolo 125-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, anche “TUB”), dispone a riguardo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

 

  1. SUI COSTI DEL FINANZIAMENTO DIETRO CESSIONE DEL QUINTO  

Ciò detto, è utile individuare le voci di costo che vengono applicate ai consumatori che sottoscrivono tale tipologia di finanziamento, al fine di individuare quelli sui quali si ha diritto alla restituzione in caso di estinzione anticipata.

A tal proposito, distinguiamo:

(a) le commissioni bancarie/finanziarie, le quali, in genere, hanno carattere di corrispettivo per l’istituto di credito sia per l’attività di finanziamento sia per le attività di incasso delle rate;

(b) i costi assicurativi, assunti a copertura del rischio di decesso prematuro del cliente nonché del rischio dell’eventuale cessazione improvvisa del rapporto lavorativo;

(c) le commissioni di intermediazione, ovvero quelle relative alle provvigioni dovute all’agente finanziario che abbia promosso la stipula del contratto tra il cliente e l’istituto erogante.

Individuate le varie tipologie di costi accessori nell’ambito di un finanziamento dietro cessione del quinto, bisogna distinguere tra i costi c.d. “up front” e quelli c.d. “recurring”.

I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.), costi generalmente non rimborsabili, a meno che i loro effetti non si ripercuotano sulla vita del contratto.

I costi recurring (ad esempio, le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili in funzione del momento in cui il finanziamento è stato estinto.

In definitiva, il contraente ha diritto al rimborso dei costi up front, qualora abbiano effetti che si dispiegano nel tempo, nonché i costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all’estinzione del finanziamento ed in cui, di fatto, non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.

Più nel dettaglio, occorre chiarire quali siano in concreto i costi recurring ovvero quelli che l’istituto erogante è tenuto a rimborsare in caso di estinzione anticipata:

(i) per quanto concerne le commissioni bancarie/finanziarie, sono rimborsabili i costi che riguardino le operazioni di prelievo mensile della rata di finanziamento (connessi al periodo in cui il finanziamento è estinto); non sono invece rimborsabili i costi che concernono le spese di gestione della pratica e le spese di istruttoria;

(ii) per quanto attiene le commissioni di intermediazione, sono poi rimborsabili gli addebiti riconducibili alle attività eventualmente svolte dall’agente finanziario nel periodo successivo all’estinzione;

(iii) i costi di polizza vita e di impiego vanno sicuramente rimborsati al cliente.

 

  1. SUL CALCOLO DEI COSTI DA RIMBORSARE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO.

Il tema delle modalità di calcolo dei costi da rimborsare ha da sempre generato grandi diatribe.  

Talvolta, infatti, sono stati inseriti nei contratti di finanziamento taluni metodi alternativi di calcolo che risultavano più penalizzanti per il cliente rispetto al tradizionale criterio del pro rata temporis.

Sennonché, in forza del consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), altri metodi alternativi di computo del rimborso non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente, [...] dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso” (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; articolo 49 del Regolamento ISVAP; articolo 22, comma 15-quater D.L. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015) e ciò soprattutto alla luce del carattere imperativo del disposto di cui all’articolo 125-sexies del TUB.

Nelle numerose decisioni dell’ABF ci si è spesso soffermati sulla corretta individuazione dei costi di up front, nelle ipotesi in cui il contratto di finanziamento non specifichi, chiaramente, quali commissioni bancarie/finanziarie debbano qualificarsi come up front, ovvero non rimborsabili, e quali come recurring, ovvero rimborsabili per il periodo successivo all’estinzione.

Ciò accade, ad esempio, quando il contratto indichi soltanto in via generica una somma complessiva a titolo di costi accessori, senza curarsi di imputare ad una voce di costo piuttosto che ad un’altra l’esborso richiesto al cliente.

A tal proposito, la Banca d’Italia, con la “Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 (Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori)” ha espresso chiare indicazioni, condannando la prassi degli intermediari di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l’importo di spese generiche poiché detta prassi implica di fatto la difficoltà, e talvolta l’impossibilità per il cliente, di individuare quali oneri siano rimborsabili.

In particolare, l’organo di vigilanza ha disposto che “nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento deve essere riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo”.

Ebbene, alla luce della posizione assunta dalla Banca d’Italia, nonché in forza dell’art. 35, secondo comma, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), il quale impone di attribuire a una clausola ambigua un’interpretazione più favorevole al consumatore, il consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha rilevato che le somme di cui è sconosciuto il titolo di imputazione, nel dubbio, debbano qualificarsi come recurring e pertanto dovranno essere rimborsate al cliente per l’intero (cfr., ex multis, ABF Coll. Roma, decisione n. 417/2017; ABF Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; ABF Coll. Coord. n. 6167/2014).

 

  1. IL DIRITTO DEL CONSUMATORE A OTTENERE IL RIMBORSO DEI COSTI

La consolidata giurisprudenza dei Collegi dell’ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi come la “concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front)”.

Parimenti consolidato è l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata debba essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

Concludendo, è dunque indiscutibile che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore abbia diritto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all’estinzione del finanziamento ed in cui, di fatto, non ha usufruito di servizi o prestazioni, nonché di quelli up front unicamente se abbiano effetti che si dispiegano nel tempo.