Il figlio maggiorenne non studia e non cerca lavoro? Non è più dovuto l’assegno di mantenimento.

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Ancora una volta la Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo cui l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni disoccupati non deve avere una funzione assistenziale illimitata, ed è revocabile qualora i figli non abbiano raggiunto l’autosufficienza reddituale per colpa loro (Cass. n. 8049/2022).

L'ordinanza della Suprema Corte evidenzia e ribadisce come il figlio divenuto maggiorenne abbia diritto al mantenimento a carico dei genitori «soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca nel medesimo giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».

Dunque, secondo la Cassazione l’assegno di mantenimento non persegue una funzione assistenziale incondizionata e illimitata dei figli maggiorenni disoccupati, in quanto il relativo obbligo di corresponsione viene meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio sia riconducibile a un suo comportamento negligente quale, ad esempio,  la mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo e scolastico rivolto all'acquisizione di competenze professionali, ovvero dipenda da un rifiuto ingiustificato a svolgere un’attività lavorativa, anche se non pienamente corrispondente alle sue aspirazioni.